Le categorie dei lavoratori extracomunitari che rientrano nell’Art 27 lett. a)
il 23/05/2014
In Italia vige in generale per l’immigrazione un sistema di quote fissate annualmente, alcune categorie di lavoratori subordinati ed autonomi extracomunitari sono esentate da queste quote.
Il regolamento di attuazione della Legge sull’immigrazione all’art 40 riporta la seguente precisazione di tale categoria di persone:
- Per i lavoratori di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’azienda distaccataria, qualificano l’attivita’ come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell’ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall’Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata all’effettiva esigenza dell’azienda, definita e predeterminata nel tempo, non puo’ superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo e’ possibile l’assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l’azienda distaccataria.
Nel 1994 l’Italia aveva infatti ratificato e dato esecuzione con la Legge 29 dicembre 1994, n. 747
gli atti concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.
Nell’ambito di quei negoziati l’Unione Europea ha preso determinati impegni con gli stati terzi anche relativamente alla circolazione delle persone fisiche.
In particolare non possono essere assoggettate a test di necessità economica (economic needs tests), i distacchi di alcune categorie di persone.
L’esenzione riguarda i dirigenti ed il personale in possesso di determinate specializzazioni e qualifiche: “Persone che lavorano in una persona giuridica e che sono in possesso di cognizioni non comuni essenziali ai fini dei serviziofferti dall’ufficio, delle attrezzature di ricerca, delle tecniche o della gestione. Nel valutare tali conoscenze, si terra’ conto non solo di quelle specifiche per l’Ufficio, ma anche se la persona e’ in possesso di un elevato livello di qualifica con riferimento ad un tipo di attivita’ o di commercio che richiede specifiche conoscenze tecniche, nonche’ l’appartenenza ad una professione accreditata.”
Sicuramente rientrano in queste categorie i dirigenti ed i quadri, ma dovrebbero rientrarci anche gli impiegati di Primo livello, quando il relativo contratto collettivo nazionale di categoria indica che appartengono a tale livello:
i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendano alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate (Contratto Collettivo del Commercio e Terziario).
I lavoratori distaccati extracomunitari rientranti nell’art 27 lettera a) possono anche ottenere un visto come lavoratori autonomi al di fuori delle quote.
Giovanni Papperini