Sanatoria che criminalizza i datori di lavoro

 

Il governo nel contrasto all’immigrazione irregolare sembra essersi completamente accodato alle posizioni più ideologicamente contrarie ai “padroni”, imprenditori, datori di lavoro domestico, ecc.

La mancata emanazione di un decreto flussi con un numero consistente di ingressi per lavoro generico e la mancata contestuale emanazione di un qualche provvedimento di “sanatoria” o emersione, sia pure “contingentata” come suggerito in questo articolo “E’ possibile una “sanatoria” contingentata per gli extracomunitari?” ha nei fatti accomunato tutte le posizioni di occupazione di stranieri irregolarmente presenti in Italia alla “tratta degli esseri umani”.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 febbraio 2016 infatti ha adottato:

PIANO NAZIONALE D’AZIONE CONTRO LA TRATTA E IL GRAVE SFRUTTAMENTO DEGLI ESSERI UMANI

È stato adottato il primo Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, a norma dell’articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime. Il piano è propedeutico alla emanazione del nuovo programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento.

Tale piano sembra al momento l’unico strumento attuato dal governo per far emergere l’immigrazione illegale.

Leggo in una bozza del 2015 del Piano nazionale antitratta del governo una incredibile equiparazione tra la delinquenza vera e propria ed il possibile impiego in attività del tutto legali di manodopera non completamente in regola dal punto di vista amministrativo, ma non per questo motivo in condizioni di sfruttamento:

“Il traffico di persone, sia quello che fin dalla sua origine è finalizzato ad uno sfruttamento (trafficking), sia quello che sviluppa condizioni di sfruttamento successivamente a fenomeni di immigrazione clandestina (smuggling) diventa fonte di approvvigionamento di manodopera priva di diritti e da sfruttare nel contesto della prostituzione sia in strada che al chiuso, nell’accattonaggio, nelle economie illegali (spaccio di stupefacenti, furti nei supermercati, abitazioni, taccheggio, nell’agricoltura, nell’edilizia, nei laboratori manifatturieri e nei servizi.”

Viene accolto il sinallagma manicheo in base al quale chiunque offra lavoro e ospitalità ad un extracomunitario clandestino o irregolare è uno spregevole “trafficante di esseri umani”!

E’ palese che i veri trafficanti di esseri umani esistono e che effettivamente sfruttano inumanamente esseri umani approfittando del loro status di non regolarità amministrativa. Tuttavia dare come unica prospettiva per uscire dalla clandestinità quella di dichiarare che il loro datore di lavoro è un bieco sfruttatore e trafficante di manodopera clandestina è una forzatura inaccettabile!

In mancanza dell’emanazione di consistenti flussi regolari annui molte persone ed aziende utilizzano personale extracomunitario irregolarmente presente sul territorio. Rischiando salatissime multe e sanzioni penali.Questo non certo per il gusto sadico di sfruttare esseri umani in una oggettiva situazione di debolezza. Lo fanno per vari motivi. Ad esempio perché non sono riusciti a trovare una badante per i loro anziani genitori non autosufficienti abitanti in zone di campagna dove le badanti regolari non desiderano trasferirsi.

Perchè la loro piccola azienda, nonostante paghi bene, non riesce a trovare Italiani o stranieri regolarmente soggiornanti con la disponibilità, e capacità, di fare dei lavori non particolarmente graditi ai più.

Lo fanno innamorati che per vari motivi non possono sposarsi subito con la loro amata. Pur di farla comunque venire in Italia per vivere insieme la inseriscono, momentaneamente irregolarmente, nella loro piccola azienda o studio professionale.

Chi è in queste condizioni per uscire dalla clandestinità potrebbe trovarsi nel lacerante dilemma morale di denunziare l’innamorato o il datore di lavoro che lo ha accolto con amorevolezza in casa ingigantendo stati di effettiva occupazione irregolare e di non fruizione di tutti i permessi e contributi dovuti ai lavoratori regolari. Chiedendo di essere regolarizzati sulla base dell’articolo Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

Questo può implicare l’incriminazione per lo “sfruttatore” in base all’art. 601 del codice penale:

è punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’art.600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali, ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età”.

Giovanni Papperini