Contrariamente a quanto anticipato in un mio articolo del 24 febbraio 2015 “Cittadinanza italiana – nuove modalità di presentazione delle istanze” il nuovo servizio di invio telematico della domanda di conferimento della cittadinanza italiana partirà dal 18 maggio prossimo.Per un certo periodo dovrebbe essere possibile continuare ad inviare la domanda anche in modalità cartacea, mentre dal 18 giugno 2015 le domande saranno acquisite esclusivamente in modalità informatica.

Secondo quanto riportato in una nota aggiornata al 7 marzo 2015 del Ministero dell’Interno “…Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato, e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009..I vantaggi dell’acquisizione on line consisteranno nello snellimento della fase di inserimento nel sistema informatico ‘Sicitt’ e nella scomparsa di modelli cartacei.” Infatti come risulta dallo slide allegato del Ministero dell’Interno e risalente al 2011  finora la scansione della documentazione era a carico delle prefetture, con notevole impiego di tempo e di personale, che, si spera, d’ora in avanti sarà più utilmente utilizzato per sveltire il procedimento.
La nota del Ministero per motivi di sintesi e di immediatezza del messaggio non ha indicato le modalità di invio di documentazione integrativa rispetto ai quattro documenti indicati, mi riferisco, ad esempio alla certificazione fiscale per chi non ha un reddito proprio sufficiente e desidera avvalersi del reddito di un congiunto, che è tenuto a dimostrare con le relative certificazioni fiscali. O alla dichiarazione consolare dello stato di origine. Necessaria quando le generalità riportate nei documenti italiani e stranieri non sono le stesse. Le eventuali discordanze dovranno essere sanate con un’attestazione con la quale l’Autorità Consolare dello stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze.
Qualora vi siano discordanze sul luogo di nascita, l’attestazione consolare dovrà riportare le medesime precisazioni. La firma del funzionario consolare dovrà essere legalizzata dalla competente Prefettura. Penso che anche tale documentazione aggiuntiva andrà scansionata a cura del richiedente e inviata con il resto della documentazione. Ne sapremo di più quando la nuova procedura entrerà in vigore.

Giovanni Papperini